Prima Squadra: Coppa Lombardia vittoria a tavolino per 0 a 3

Con il Comunicato n. 12 del 2 settembre 2015 la L.N.D. e la F.I.G.C. – Comitato regionale Lombardia ha decretato quanto segue:

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
ALTABRIANZA TAVERNERIO A. – CANTU GS SANPAOLO
Dagli atti di gara risulta che al 25º ‘ del 2º tempo è stato ammonito il calciatore Sig Pirolo Francesco nato il 29/6/1984 della società Tavernerio .
All’atto dell’irrogazione della sanzione da parte di questo Ufficio risulta che il calciatore citato ha partecipato alla gara con il nº 6 tuttavia non risulta TESSERATO per la società in questione in quanto svincolato.
Ciò anche a seguito di verifica effettuata presso l’Ufficio Tesseramento del CRL.
Pertanto tale calciatore non poteva partecipare alla gara.
La gara è dunque stata giocata in modo irregolare.
Visto l’articolo 1 e gli articoli. 29, 38 e 46 del CGS.
P.Q.S.
DELIBERA
a) di comminare alla Società Tavernerio la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 giusto il disposto dell’art. 17 del C.G.S, nonché l’ammenda di Euro 80,00 così determinata dalla categoria di appartenenza per aver utilizzato un calciatore non tesserato.
b) di inibire per fino al 30-9-2015 il dirigente responsabile della società Tavernerio Signor Redaelli Giovanni.
c) dà atto che non possono essere assunti provvedimenti a carico di non tesserati.

QUI la nuova situazione